Condizioni di vendita, fornitura e pagamento
1. Validità delle condizioni di fornitura
1.1 Tutte le offerte e gli accordi di SIEGEINAI-AUBI S.r.l. sono esclusivamente basati sulle presenti condizioni di vendita, fornitura e pagamento; le condizioni di vendita, fornitura e pagamento non sono mai modificabili su volontà del cliente, salvo diverso accordo scritto.
2. Offerta e conferma d’ordine
2.1 Le offerte non sono vincolanti per SIEGENIA-AUBI S.r.l., salvo diverso accordo scritto.
2.2 Tutti gli accordi diventano vincolanti al momento della ricezione della conferma d’ordine scritta. Lo stesso vale per eventuali integrazioni, modifiche e accordi accessori.
2.3 L’acquirente deve verificare la correttezza della conferma d’ordine alla ricezione della stessa. Eventuali inesattezze vanno contestate entro 12 ore dall’invio della conferma d’ordine (farà fede l’ora di invio del documento di SIEGENIA-AUBI S.r.l.).
2.4 L’acquirente risponde per la correttezza dei dati e della documentazione forniti per l’ordine.
2.5 Le campionature sono a pagamento.
3. Termini di consegna
3.1 I termini di consegna perentori e ordinatori devono essere indicati per iscritto.
3.2 I termini di consegna si intendono rispettati quando la consegna avvenga entro i termini stabiliti, cioè con la spedizione dallo stabilimento o dal centro di distribuzione. I termini di consegna si intendono rispettati anche con l’avviso di merce pronta da spedire, nel caso in cui l’acquirente non abbia la possibilità di ricevere il materiale pronto per la spedizione.
3.3 I termini di consegna decorrono dall’invio della conferma d’ordine. La conferma d’ordine non viene inviata finché non sono stati inviati a SIEGENIA-AUBI S.r.l. tutte le documentazioni/informazioni/certificazioni necessarie per l’evasione dell’ordine.
3.4 I termini di consegna si sospendono a favore di SIEGENIA-AUBI S.r.l. in caso di forza maggiore o altre circostanze eccezionali imprevedibili, di cui SIEGENIA-AUBI S.r.l. non sia responsabile, per esempio in caso di difficoltà di approvvigionamento del materiale, mancanza di prodotti di propria produzione nonostante la garanzia di copertura, incidenti di fabbrica, assenza di telecomunicazioni e collegamento EDP, incendi, scioperi, mancanza di mezzi di trasporto, blocchi del traffico, interventi delle autorità, guasti delle macchine, divieto di esportazione e importazione, difficoltà di rifornimento delle risorse energetiche, mobilitazione, guerra, blocchi, ecc., anche presso sub-fornitori.
3.5 Se a causa delle circostanze indicate al punto 3.4. la fornitura divenisse impossibile o economicamente sproporzionata, SIEGENIA-AUBI S.r.l. ha facoltà di risolvere il contratto o di proporre una modifica del contratto che deve essere approvata per iscritto dal cliente. Se il ritardo nella consegna dovesse durare oltre due mesi, l’acquirente è autorizzato a risolvere il contratto.
3.6 Se il termine di consegna è sospeso come indicato al punto 3.4. oppure il contratto è risolto secondo il punto 3.5., l’acquirente non può chiedere il risarcimento dei danni di qualsiasi natura. SIEGENIA-AUBI S.r.l. si impegna a informare immediatamente il cliente in merito all’esistenza e all’inizio e alla fine di simili impedimenti.
3.7 In caso di ritardo nella consegna, SIEGENIA-AUBI S.r.l. può stabilire una proroga del termine. Alla scadenza infruttuosa del periodo di proroga, l’acquirente può dichiarare la cancellazione dell’ordine relativamente all’articolo non fornito.
3.8 Salvo dolo e colpa grave di SIEGENIA-AUBI S.r.l., l’acquirente non ha diritto ad alcuna ulteriore pretesa per mancato adempimento delle obbligazioni contrattuali, specialmente il diritto al risarcimento danni.
4. Consegna e spedizione
4.1 SIEGENIA-AUBI S.r.l. ha facoltà di scegliere la modalità di spedizione. La spedizione avviene dalla fabbrica oppure dal centro di distribuzione.
4.2 Sono ammesse spedizioni parziali, salvo diverso accordo scritto.
5. Prezzi ed imballo
5.1 I prezzi sono espressi lordi in Euro.
5.2 In caso di consegne gravate da imposta sul valore aggiunto, nazionale e/o estera, i prezzi si intendono IVA esclusa.
5.3 Gli imballi SIEGENIA-AUBI S.r.l. riutilizzabili (europallet e sponde in legno) vengono generalmente addebitati in fattura e riaccreditati con la spedizione di reso a porto franco.
6. Pagamento
6.1 Le nostre fatture sono pagabili in Euro secondo le condizioni pattuite.
6.2 I pagamenti devono avvenire esclusivamente alla società SIEGENIA-AUBI S.r.l. in contanti, per assegno, oppure sul conto corrente bancario, senza spese e sempre salvo buon fine.
6.3 In caso di morosità verranno applicate le previsioni del Dlgs 231/2002 in attuazione della direttiva 2000/35/UE, che dispongono l’applicazione di un saggio di interesse pari al tasso di finanziamento della BCE maggiorato di sette punti. Impregiudicati ulteriori pretese di SIEGENIA-AUBI S.r.l. di risarcimento del danno da ritardo. Incombe sull’acquirente l’onere di dimostrare la minor entità del danno da ritardo.
6.4 In caso di protesto di una cambiale o di un assegno, SIEGENIA-AUBI S.r.l. avrà il diritto di esigere immediatamente ogni somma dovuta, ponendo in essere le attività esecutive possibili sul patrimonio del debitore, o a mezzo di compensazione di altri crediti esistenti tra le parti.
6.5 L’acquirente può compensare il credito di SIEGENIA-AUBI S.r.l. solo con crediti non contestati o già accertati giudizialmente. Se l’acquirente è imprenditore, come definito nel codice civile, ciò vale anche per l’esercizio del diritto di ritenzione nei contratti a prestazioni corrispettive.
6.6 Se successivamente al perfezionamento del contratto si rendono manifeste circostanze tali da pregiudicare profondamente la solvibilità dell’acquirente, SIEGENIA-AUBI S.r.l. ha facoltà di subordinare la consegna al pagamento anticipato o, qualora l’acquirente non accetti , a risolvere il contratto. Le circostanze che pregiudicano la solvibilità dell’acquirente si verificano in particolare quando l’acquirente sospende i pagamenti, quando vengano aperte procedure concorsuali, o quando si verifichi altre circostanze, come per es. provvedimenti esecutivi, protesti cambiari o circostanze analoghe tali da dimostrare l’incapacità dell’acquirente di adempiere con regolarità alle proprie obbligazioni contrattuali.
7. Riserva della proprietà, cessione dei crediti
7.1 SIEGENIA-AUBI S.r.l. mantiene la proprietà della merce consegnata fino al corretto e completo adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal rapporto contrattuale da parte dell’acquirente, in particolare il completo pagamento del prezzo.
7.2 L’acquirente ha facoltà di cedere a terzi la merce secondo la prassi commerciale fintanto che ottempera puntualmente ai suoi impegni derivanti dal rapporto commerciale con SIEGENIA-AUBI S.r.l. La merce contrattuale gravata dalla riserva di proprietà non può mai essere ceduta in pegno o in altro tipo di garanzia. L’acquirente ha obbligo di garantire i diritti di SIEGENIA-AUBI S.r.l. nel caso di rivendita delle merci gravate dalla riserva di proprietà.
7.3 In caso di violazioni contrattuali da parte dell’acquirente, in particolare morosità, SIEGENIA-AUBI S.r.l. ha facoltà di risolvere il contratto e richiedere la restituzione delle merci gravate da riserva di proprietà.
7.4 L’acquirente cede fin d’ora a SIEGENIA-AUBI S.r.l., che accetta, tutti i crediti e i diritti derivanti dalla vendita delle merci con riserva di proprietà; l’acquirente è obbligato a indicare a SIEGENIA-AUBI S.r.l. i debitori dei crediti ceduti e comunicare la cessione ai debitori stessi. Se l’acquirente incassa somme o riceve garanzie prima della completa soddisfazione del credito di SIEGENIA-AUBI S.r.l., queste sono considerate trattenute in via fiduciaria a favore di SIEGENIA-AUBI S.r.l.
7.5 Una eventuale lavorazione o trasformazione delle merci con riserva di proprietà sarà eseguita dall’acquirente sempre per conto di SIEGENIA-AUBI S.r.l. Qualora le merci con riserva di proprietà vengano trasformate o unite in modo inscindibile con beni che non appartengono a SIEGENIA-AUBI S.r.l., SIEGENIA-AUBI S.r.l. diventa comproprietaria dei nuovi oggetti sulla base del rapporto fra il valore contabile dei beni con riserva di proprietà e quello degli altri beni trasformati o uniti al momento della trasformazione o unione. Se i beni di SIEGNEIA_AUBI S.r.l. con riserva di proprietà sono stati uniti ad altri beni mobili formando un oggetto unitario o mescolati in modo inscindibile, e l’altro oggetto va considerato come principale, allora, come concordato, l’acquirente cederà a SIEGENIA-AUBI S.r.l. la comproprietà in modo proporzionale alla sua quota dell’oggetto principale. Per i beni risultanti da trasformazione, collegamento o unione vale quanto concordato per i beni con riserva di proprietà.
7.6 L’acquirente è obbligato all’immagazzinamento e conservazione separata dei beni con riserva di proprietà, così come dei beni risultanti da una loro combinazione.
7.7 In caso di forzate procedure esecutive di terzi nei confronti di beni con riserva di proprietà o di crediti ceduti a SIEGENIA-AUBI S.r.l. o di altre garanzie, l’acquirente deve informare immediatamente SIEGENIA-AUBI S.r.l. consegnando la documentazione necessaria per un intervento tempestivo. La medesima previsione è valida anche per danni di vario tipo. L’acquirente è responsabile di costi e danni economici che dovessero occorrere.
8. Denuncia di vizi e risarcimento del danno
8.1 La garanzia per vizi e difetti si prescrive in 12 mesi dalla consegna della merce, eccetto previsioni di legge di termini maggiori, così come nei casi di dolo, colpa grave o danno alla persona o alla salute da parte di SIEGENIA-AUBI S.r.l. o nel caso di occultamento di un vizio. Restano impregiudicate le disposizioni normative in merito alla decorrenza e interruzione dei termini.
8.2 I vizi della merce devono essere denunziati per iscritto a SIEGENIA-AUBI S.r.l. entro 8 giorni dalla consegna o entro 8 giorni dalla scoperta ma non oltre un anno dalla consegna a pena di decadenza di ogni diritto di garanzia. La stessa decadenza riguarda vizi di quantità o difetti della merce (merce non conforme al contratto).
8.3 Non dà luogo a garanzia il vizio minimo sulla qualità concordata, di riduzione solo minima dell’utilizzabilità; non dà luogo a garanzia il danno dipendente da normale usura, dipendente da un consapevole uso errato o negligente, mancata manutenzione, impegno eccessivo, lavori edili imperfetti, terreni di fondazione inadatti o a causa di particolari influenze esterne, non sono previste dal contratto Non dà luogo a garanzia il danno causato, dall’acquirente o da terzi, che abbiano eseguito modifiche o lavori di ripristino non corretti alla merce.
8.4 La garanzia per un vizio o difetto riconosciuto da SIEGENIA-AUBI S.r.l., dà diritto alla riparazione o alla sostituzione, a discrezione di SIEGENIA-AUBI S.r.l., della merce viziata. Se nonostante ripetuti interventi di miglioramento e l’invio di merce sostitutiva si manifesta lo stesso vizio, allora l’acquirente può, a sua scelta, richiedere la risoluzione del contratto oppure la riduzione del prezzo d’acquisto.
8.5 Per gli interventi di miglioramento e l’invio di merce sostitutiva, l’acquirente deve indicare a SIEGENIA-AUBI S.r.l. i tempi e le condizioni richiesti necessarie; in mancanza, non potrà essere riconosciuto alcun diritto alla garanzia.
8.6 Sono escluse le pretese dell’acquirente per le spese necessarie per adempimenti successivi, in particolare costi materiali, di trasporto, di lavorazione, che dipendono dallo spostamento della merce in un posto diverso dalla filiale dell’acquirente salvo che lo spostamento corrisponda a un uso della merce convenuto con SIEGENIA-AUBI S.r.l.
8.7 Se la merce consegnata viene utilizzata nonostante sia stato riconosciuto un vizio, SIEGENIA-AUBI S.r.l. è responsabile dei danni derivanti esclusivamente dal vizio originario e non per danni che possano derivare dal vizio originario tramite l’utilizzo successivo.
8.8 Per la merce sostitutiva e gli interventi di miglioramento la garanzia è pari per durata a quella fornita per il materiale originario e decorre dalla successiva consegna.
8.9 Sono escluse ulteriori pretese dell’acquirente, in particolare richieste di risarcimento danni e pagamento dei costi derivanti dai vizi della merce consegnata così come da altre violazioni degli obblighi contrattuali e da uso non autorizzato. Ciò non vale nel caso di garanzie obbligatorie, così come per esempio nei casi di dolo, di colpa grave, di pericolo per la vita, il corpo o la salute, per violazione di obblighi contrattuali essenziali o per es. ai sensi della legge inerente la responsabilità di prodotto. Il diritto al risarcimento danni per violazioni di obblighi contrattuali essenziali è tuttavia limitato al danno prevedibile tipico del contratto, qualora non ci sia dolo o colpa grave, o viene garantito per lesioni alla vita, al corpo o alla salute. Il cliente ha l’onere della prova del vizio e difetto nonché dell’esistenza del danno. Il diritto al risarcimento del danno per vizi della merce secondo l’art. 8.1 si prescrive nei termini di cui all’art. 8.1 Nel caso di diritto al risarcimento danni secondo la normativa della responsabilità di prodotto, valgono le disposizioni di prescrizione fissate dalla legge.
9. Indicazioni/direttive su prodotto e responsabilità civile
9.1 Fanno inoltre parte del contratto le nostre "Direttive per la garanzia del prodotto“, disponibili nella loro versione aggiornata all’indirizzo www.siegenia.com.
10. Modifiche tecniche/diritto d’autore
10.1 SIEGENIA-AUBI S.r.l. si riserva il diritto di apportare in ogni momento modifiche tecniche, che offrano miglioramenti e perfezionamenti dei propri prodotti, senza che queste autorizzino qualsivoglia rivendicazione. SIEGENIA-AUBI S.r.l. si riserva i diritti di utilizzo legati alla proprietà e ai diritti d’autore dei software ceduti così come dei preventivi, dei disegni e di tutta la documentazione (di seguito complessivamente solo "documentazione“). La documentazione potrà essere mostrata a terzi solo dopo autorizzazione preventiva per iscritto. L’acquirente ha il diritto non esclusivo di usare il software di SIEGENIA-AUBI S.r.l. sugli apparecchi concordati, con le caratteristiche prestazionali concordate e in forma non modificabile. L’acquirente può, senza un esplicito accordo, creare una copia di sicurezza. L’acquirente non ha alcun diritto di cedere il programma sorgente o il source codes.
11. Foro competente, diritto applicabile
11.1 Per ogni controversia unico foro competente è quello di Milano, che giudicherà in conformità alle leggi italiane vigenti.